IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 8, primo comma, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario - serie generale - n. 34 alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione 740, nonche' le relative istruzioni e busta; Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario - serie generale - n. 35 alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione 750, nonche' le relative istruzioni e busta; Visto l'art. 2, comma 2, dei suddetti decreti ministeriali, in base al quale con successivo decreto devono essere stabilite le specifiche tecniche di stampa dei predetti modelli che devono essere presentati dai soggetti che utilizzano sistemi informatici per la compilazione della dichiarazione; Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nel citato art. 2, comma 2, dei decreti ministeriali 14 febbraio 1997, di approvazione dei modelli 740 e 750; Decreta: Art. 1. 1. I soggetti che utilizzano sistemi informatici per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello 740 devono presentare, in luogo dei modelli approvati dall'art. 1 del relativo decreto ministeriale del 14 febbraio 1997, il modello sintetico, denominato 740PC, redatto secondo le specifiche tecniche di stampa previste nell'allegato 1 al presente decreto. Nello stesso allegato e' riprodotta la busta da utilizzare per la presentazione del modello 740PC e sono indicate le caratteristiche tecniche di stampa della stessa. 2. I contribuenti che intendono destinare il 4 per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici devono inviare, unitamente al modello 740PC, l'apposita scheda approvata con l'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 14 febbraio 1997 di approvazione del modello 740. 3. E' autorizzata la stampa della scheda di cui al comma 2 da utilizzare per la compilazione meccanografica su moduli a striscia continua. Sul bordo delle schede deve essere stampata la dicitura: "All'atto della presentazione la scheda deve essere privata delle bande laterali di trascinamento". Le schede, aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al decreto ministeriale del 14 febbraio, private delle bande laterali di trascinamento devono avere le seguenti dimensioni: larghezza: cm 21,0; altezza: 11 e 4/6 pollici.