IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973,  n.  600, recante disposizioni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
   Visto l'art. 8, primo comma, del suddetto  decreto  presidenziale,
in  base  al  quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di
nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con  decreto  del
Ministro delle finanze;
   Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 1997, pubblicato nel
supplemento  ordinario  -  serie  generale  -  n.  34  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, con il quale e' stato approvato
il modello di dichiarazione 740, nonche'  le  relative  istruzioni  e
busta;
   Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 1997, pubblicato nel
supplemento  ordinario  -  serie  generale  -  n.  35  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, con il quale e' stato approvato
il modello di dichiarazione 750, nonche'  le  relative  istruzioni  e
busta;
   Visto  l'art.  2,  comma  2, dei suddetti decreti ministeriali, in
base al quale con  successivo  decreto  devono  essere  stabilite  le
specifiche  tecniche di stampa dei predetti modelli che devono essere
presentati dai soggetti che utilizzano  sistemi  informatici  per  la
compilazione della dichiarazione;
   Considerato   che   occorre   dare  attuazione  alle  disposizioni
contenute nel citato art. 2, comma 2,  dei  decreti  ministeriali  14
febbraio 1997, di approvazione dei modelli 740 e 750;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.   I   soggetti   che  utilizzano  sistemi  informatici  per  la
compilazione della  dichiarazione  dei  redditi  modello  740  devono
presentare,  in  luogo dei modelli approvati dall'art. 1 del relativo
decreto ministeriale del 14  febbraio  1997,  il  modello  sintetico,
denominato  740PC,  redatto  secondo le specifiche tecniche di stampa
previste nell'allegato 1 al presente decreto. Nello  stesso  allegato
e' riprodotta la busta da utilizzare per la presentazione del modello
740PC  e  sono  indicate  le caratteristiche tecniche di stampa della
stessa.
   2.  I  contribuenti  che  intendono  destinare  il  4  per   mille
dell'Irpef  al  finanziamento dei movimenti e partiti politici devono
inviare, unitamente al modello 740PC, l'apposita scheda approvata con
l'art.  1, comma 2, del decreto  ministeriale  14  febbraio  1997  di
approvazione del modello 740.
   3.  E'  autorizzata  la  stampa  della scheda di cui al comma 2 da
utilizzare per la compilazione meccanografica su  moduli  a  striscia
continua.  Sul  bordo  delle schede deve essere stampata la dicitura:
"All'atto della presentazione la scheda  deve  essere  privata  delle
bande    laterali   di   trascinamento".   Le   schede,   aventi   le
caratteristiche  tecniche  indicate  nell'allegato   1   al   decreto
ministeriale  del  14  febbraio,  private  delle  bande  laterali  di
trascinamento devono avere le seguenti dimensioni:
   larghezza: cm 21,0;
   altezza: 11 e 4/6 pollici.